REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI
TITOLO UNICO
Capo I - Le notizie di illecito disciplinare
ARTICOLO 1
Costituisce notizia di illecito disciplinare ogni segnalazione, pervenuta al Consiglio od al Presidente, nella quale sia in astratto riconoscibile la violazione di norme deontologiche.
ARTICOLO 2
La notizia di illecito disciplinare può pervenire al Consiglio con qualsiasi scritto, purché sia riconoscibile e certa la provenienza della notizia. Non costituisce notizia di illecito disciplinare lo scritto anonimo.
ARTICOLO 3
Costituisce notizia di illecito disciplinare anche quella desunta dai mezzi di informazione. Di essa deve essere fatta comunicazione scritta al Presidente con indicazione precisa della fonte.
ARTICOLO 4
La persona, o l’Ufficio, che ha prodotto al Consiglio la notizia di illecito disciplinare assume la qualifica di "esponente".
ARTICOLO 5
Salvo quanto previsto al successivo articolo 10, le notizie di illecito disciplinare vengono esaminate dal Presidente. In caso di assenza del Presidente è competente il Vice-Presidente; in caso di assenza del Vice-Presidente è competente il Consigliere più anziano. L’esame delle notizie di illecito disciplinare deve avvenire entro il termine di quindici giorni dal momento del ricevimento, come attestato dal timbro di protocollazione.
ARTICOLO 6
Le notizie di illecito disciplinare vengono iscritte sul registro previsto dal successivo articolo 7. Qualora il Consiglio non ritenga in astratto riconoscibile nella notizia la violazione di una norma deontologica, la stessa verrà iscritta su altro registro, previsto dal successivo articolo 8.
ARTICOLO 7
Il Segretario del Consiglio dell’Ordine tiene il registro degli incolpandi, nel quale sono annotate le notizie di illecito disciplinare. Detto registro può essere tenuto per mezzo di presidi informatici, purché sia assicurata, sempre e comunque, la possibilità di conservazione al riparo da virus elettronici e comunque la segretezza dello stesso. Su tale registro vengono annotati con numerazione progressiva, e appena note, le generalità dell’incolpando, le notizie personali contenute sull’Albo, gli eventuali procedimenti disciplinari già subiti ed il loro esito. A cura del Segretario verranno mano a mano annotate le vicende della procedura in corso, compreso il nominativo dell’esponente, del coadiutore del Presidente, del relatore e dell’eventuale difensore.
ARTICOLO 8
Il Segretario del Consiglio tiene altresì il registro degli atti relativi alle segnalazioni previste dall’articolo 6, cioè che non paiono riconducibili alla violazione di una norma deontologica. Si applicano le disposizioni del precedente articolo 7, in quanto applicabili.
ARTICOLO 9
Per ogni notizia, sia quelle iscritte nel registro previsto dall’articolo 7 che quelle iscritte nel registro previsto dall’articolo 8, il Segretario procede alla formazione di fascicolo sul frontespizio del quale sono contenute le informazioni iscritte nel registro. Verranno formati appositi archivi, distinti tra loro, per le notizie iscritte nei due registri.
ARTICOLO 10
Il Consigliere Tesoriere – o altro Consigliere all’uopo individuato – viene delegato ad esercitare le funzioni proprie del Presidente e del Segretario – nei termini anzi descritti – per tutti i casi di iscritti “morosi” nel versamento delle quote di iscrizione in quanto di rilevanza deontologica ai sensi dell’art. 50 RD 23.10.1925 n.2537. A tal fine il Consigliere Tesoriere può decidere di formare e aggiornare apposito registro diverso da quelli descritti ai precedenti articoli 7 e 8, e cura la conservazione dei relativi fascicoli in apposito archivio.
Capo II - Preistruttoria
ARTICOLO 11
Prima di dare inizio all’istruzione preliminare, il Presidente promuove una attività preistruttoria volta ad accertare la competenza a procedere del Consiglio dell’Ordine, l’eventuale sussistenza di condotte penalmente rilevanti nei fatti esposti nella notizia di illecito disciplinare, la sussistenza di profili di incompatibilità in relazione alla vicenda in esame in capo ai Consiglieri dell’Ordine in carica.
ARTICOLO 12
La preistruttoria viene svolta, a seconda dei casi, nel corso di riunioni del Consiglio dell’Ordine oppure tramite comunicazioni scritte indirizzate ai Consiglieri.
ARTICOLO 13
I Consiglieri dell’Ordine sono tenuti, sin dal momento di ricezione della comunicazione relativa alla notizia di illecito disciplinare, a dare comunicazione dell’eventuale sussistenza di incompatibilità: in questo caso il Consigliere deve astenersi dal partecipare al procedimento.
ARTICOLO 14
Costituisce motivo di incompatibilità la sussistenza di un conflitto di interesse nella vicenda oggetto del procedimento, l’esistenza di rapporti di parentela – anche indiretti – con l’incolpando, l’esistenza di inimicizia grave con l’incolpando.
ARTICOLO 15
All’interno di ogni fascicolo viene inserito, a cura del Segretario, "l’atto di preistruttoria".
L’atto di preistruttoria è costituito da un modulo prestampato, sottoscritto dal Presidente, nel quale vengono specificate le determinazioni assunte in ordine alla sussistenza o meno di profili di incompetenza o di rilevanza penale dei fatti in esame. Nel caso sussistano dubbi su tali profili, il Presidente procede a porre la questione all’Ordine del Giorno: in questo caso la decisione viene assunta con delibera consiliare.
Allegato all’atto di preistruttoria vi deve essere l’eventuale dichiarazione di astensione del Consigliere incompatibile.
ARTICOLO 16
Nei casi previsti dal precedente articolo 10 l’attività preistruttoria disciplinata nel presente Capo viene curata, senza l’osservanza delle formalità previste dal precedente articolo 14, dal Consigliere Tesoriere il quale, sul frontespizio del fascicolo procedimentale, annota l’eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità.
Capo III - Istruzione preliminare
ARTICOLO 17
Per ogni fascicolo contenente notizia di illecito disciplinare il Presidente provvede alla nomina del Consigliere Coadiutore.
ARTICOLO 18
Il Consigliere Coadiutore assiste il Presidente nel corso dell’istruttoria preliminare, anche assistendo agli atti di verifica dell’incolpazione. Egli può essere delegato dal Presidente al compimento di singoli atti.
ARTICOLO 19
Il Presidente, avvalendosi dell’opera del Coadiutore ed anche delle informazioni dal medesimo fornite, verifica i fatti oggetto di incolpazione così come previsto dall’art. 44, primo comma R.D. n. 2537/1925.
ARTICOLO 20
La verifica dei fatti oggetto di incolpazione viene effettuata per tramite di mezzi istruttori, quali:
- l’acquisizione di documenti, anche fotografici o contenuti su presidi video-fono magnetici o informatici;
- l’assunzione della testimonianza di persone informate sui fatti;
- il conferimento di una consulenza tecnica;
- l’esame dell’incolpando.
È ammesso l’utilizzo di mezzi istruttori diversi da quelli indicati qualora gli stessi siano idonei ad assicurare l’accertamento della verità e non pregiudichino la libertà morale della persona.
ARTICOLO 21
Può essere disposto l’esame dell’incolpando, il quale ha facoltà anche di produrre memorie scritte ed indicare mezzi di prova che debbono sempre essere acquisiti, se rilevanti e non manifestamente superflui.
Egli ha altresì facoltà di farsi assistere da legali o da persone di fiducia, in numero non superiore a due.
ARTICOLO 22
Nel caso di acquisizione di documenti il Presidente o il Coadiutore curano che sui medesimi venga annotata la provenienza ed il momento in cui l’acquisizione è avvenuta.
Qualora il documento consista in supporti audiomagnetici, ne viene effettuata, se possibile, la trascrizione.
ARTICOLO 23
Nel caso di assunzione di testimonianza di persone informate, consulenti, o nel caso di esame dell’incolpando, il Presidente o il Coadiutore effettuano una verbalizzazione dell’atto in forma riassuntiva, contestuale all’assunzione. Il verbale così redatto viene sottoscritto da chi ha preso parte all’atto. Per ragioni di opportunità può darsi luogo alla registrazione audiomagnetica dell’incombente.
ARTICOLO 24
Nel caso, per particolare complessità e specificità delle questioni da affrontare, il Presidente e il Coadiutore ritengano necessario avvalersi dell’opera di un consulente tecnico, essi possono procedere alla nomina del medesimo. Viene redatto verbale, debitamente sottoscritto, del conferimento di incarico, dell’accettazione dello stesso, del quesito proposto, del termine assegnato per rispondere. Il consulente rilascia preventivo scritto relativo ai costi delle proprie prestazioni, che viene allegato al verbale. Il consulente viene altresì informato che deve rispondere al quesito con elaborato scritto, e che qualora il deposito dell’elaborato avvenga con ritardo rispetto al termine fissato si farà luogo ad una decurtazione del 10% sull’importo del preventivo per ogni settimana, o frazione di essa, di ritardo.
ARTICOLO 25
Nel caso il procedimento disciplinare sia relativo a vertenze tra colleghi architetti, il Presidente o il Coadiutore possono disporre un confronto tra i medesimi. L’atto di confronto viene verbalizzato in forma riassuntiva. L’atto di confronto può essere disposto dal Presidente o dal Coadiutore anche per tentare di procedere ad una conciliazione tra colleghi. Al confronto possono assistere, al pari degli interrogatori, il legale o la persona di fiducia nominata. L’avvenuta conciliazione non è comunque ostativa all’esercizio dell’azione disciplinare.
ARTICOLO 26
Le norme del presente Capo non si applicano ai casi previsti dal precedente articolo 10, per i quali la verifica dei fatti oggetto di incolpazione viene effettuata dal Presidente su relazione verbale del Consigliere Tesoriere, il quale da atto – sul frontespizio del fascicolo procedimentale – del momento in cui è stata svolta una tale attività di relazione e verifica.
Capo IV - Archiviazione e audizione preliminare
ARTICOLO 27
Esaurita l’istruttoria preliminare il Coadiutore predispone la relazione da presentare al Consiglio per i provvedimenti di cui all’art. 44 primo comma R.D. n. 2537/1925. Il Presidente, letta la relazione del Coadiutore, formula richiesta di archiviazione quando allo stato degli atti risulta infondata la notizia di illecito disciplinare ed inutile ai fini probatori l’audizione dell’incolpando.
Il Consiglio, convocato dal Presidente, delibera l’archiviazione del fascicolo ovvero l’audizione dell’incolpando ai sensi dell’art. 44 primo comma R.D. n.2537/1925. Si applicano in quanto compatibili gli articoli 31 e 32 ma senza disporre la citazione dell’incolpando. L’eventuale provvedimento di archiviazione deve essere comunicato all’incolpando solo nel caso in cui lo stesso sia stato precedentemente sentito dal Presidente o dal Coadiutore ovvero abbia in altro modo avuto conoscenza dell’istruzione preliminare.
ARTICOLO 28
Nei casi previsti dal precedente articolo 10, il Presidente – senza procedere alla designazione del Coadiutore, le cui funzioni sono svolte quando necessario dal Consigliere Tesoriere – se non vi sono ragioni per procedere immediatamente all’archiviazione, dispone la fissazione dell’udienza prevista dal successivo articolo 31 per l’audizione dell’incolpando avanti al Consiglio ex art. 44 primo comma RD n.2536/1925.
L’avviso di fissazione di tale udienza viene inoltrato nel rispetto delle formalità previste dal successivo articolo 29, ma senza l’inoltro per conoscenza al Procuratore della Repubblica previsto dal successivo articolo 30. Il procedimento si volge nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del presente Capo. Nei casi in cui venga disposto il rinvio a giudizio disciplinare, le funzioni di Relatore sono affidate al Consigliere Tesoriere.
ARTICOLO 29
Se il Presidente non richiede l’archiviazione o la stessa viene respinta, l’incolpando viene invitato a comparire all’udienza avanti al Consiglio ai sensi dell’art. 44 primo comma R.D. n.2536/1925 almeno quindici giorni prima della data prevista per l’audizione. L’avviso viene inoltrato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata e nel rispetto di un termine minimo a comparire di almeno quindici giorni e contiene l’indicazione del giorno e dell’ora dell’audizione, la formulazione del capo di incolpazione con ‘'indicazione precisa delle norme deontologiche che si presumono violate, l’avviso che egli può farsi assistere da legale o persona di sua fiducia e produrre memorie scritte e documenti od indicare mezzi di prova.
L’avviso contiene altresì menzione del nominativo del Consigliere Coadiutore cui l’incolpando o il suo difensore ha diritto di rivolgersi per ottenere sommarie informazioni sugli elementi di prova acquisiti.
L’incolpando viene altresì avvisato del fatto che il Consiglio potrà procedere in sua assenza, qualora non venga dedotto e documentato un legittimo impedimento a comparire. L’incolpando viene anche avvisato della possibilità di adire la procedura di Giudizio Immediato prevista dagli articoli 36 e seguenti del presente Regolamento, ed altresì della possibilità di ottenere copia del Regolamento disciplinare.
ARTICOLO 30
L’avviso previsto dall’articolo precedente viene per conoscenza inoltrato al Procuratore della Repubblica.
ARTICOLO 31
All’udienza il Presidente od il Coadiutore presentano al Consiglio la relazione ed espongono i fatti oggetto dell’eventuale incolpazione. Viene poi introdotto l’incolpando e si procede alla sua audizione. Egli può produrre documenti e memorie, e chiedere che venga sentito il suo difensore.
Esaurita l’audizione l’incolpando viene congedato. Il Presidente procede ad esporre i motivi della richiesta di provvedimento di non luogo a procedere ovvero di richiesta di giudizio disciplinare.
Esaurito il rapporto, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare. In caso affermativo il Consiglio procede alla verifica della esattezza del capo d’incolpazione formulato dal Presidente nell’atto di citazione, e quindi all’eventuale modificazione, riportandolo sul verbale di udienza.
Il Presidente procede altresì, in tale fase, alla designazione del Relatore, che può essere la stessa persona fisica del Coadiutore. Anche in tale designazione si fa menzione nel verbale di udienza. Qualora invece il Consiglio ritenga necessario disporre ulteriori accertamenti, anche disponendo l’audizione di testimoni o consulenti indicati dall’incolpando, si procederà a rinvio dell’udienza con fissazione di nuova audizione nella quale dare luogo agli incombenti previsti. Di tale decisone dovrà darsi avviso all’incolpando.
ARTICOLO 32
Il giudizio che il Consiglio dell’Ordine è chiamato ad esprimere in questa sede non può mai essere un giudizio di responsabilità per i fatti in addebito. Il predetto giudizio, anzi, è mera valutazione della sussistenza o meno di elementi che giustifichino la celebrazione di un procedimento disciplinare, con ciò intendendosi sia la sussistenza di una fattispecie in astratto riconducibile ad una violazione deontologica, sia la sussistenza di elementi di prova di una tale violazione, indipendentemente dalla fondatezza, nel merito, degli elementi di prova stessi.
ARTICOLO 33
Dell’udienza è redatto verbale scritto in forma riassuntiva, contestualmente all’atto, che viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario, e dall’incolpando relativamente alla parte contenente le sue dichiarazioni. Può darsi luogo, in caso di opportunità, a registrazione audio magnetica. Nel verbale è fatta menzione della delibera adottata.
ARTICOLO 34
La disciplina dell’udienza è mantenuta dal Presidente, il quale pone le domande all’incolpando, anche su richiesta di altro Consigliere.
ARTICOLO 35
Nel caso il Consiglio decida che non vi sia motivo a giudizio disciplinare emette provvedimento di non luogo a procedere.
Tale decisione deve essere comunque comunicata all’incolpando a mezzo di lettera raccomandata o P.E.C., ed inviata per conoscenza al Pubblico Ministero.
Capo V - Giudizio immediato
ARTICOLO 36
Nel caso l’incolpando, nel corso dell’audizione preliminare prevista dall’art. 44, primo comma R.D. n.2537/1925, ammetta spontaneamente ed esaurientemente la commissione dell’illecito disciplinare così come descritto nel capo d’incolpazione contenuto nell’atto di citazione per l’audizione preliminare, il Presidente lo informa che egli ha facoltà di richiedere di essere immediatamente giudicato, previa rinuncia al termine a comparire, alle modalità di citazione previste dall’art. 44, secondo comma R.D. n.2537/1925 nonché all’assistenza del difensore nel caso l’incolpando ne sia privo.
ARTICOLO 37
Qualora l’incolpando richieda, con dichiarazione sottoscritta al verbale di udienza, di essere giudicato con il giudizio immediato, il Presidente dichiara chiusa l’udienza ex art. 44, primo comma R.D. n.2537/1925, l’incolpando viene momentaneamente congedato ed il Consiglio delibera se vi sia motivo a giudizio disciplinare e se possa essere accolta la richiesta di giudizio immediato. In caso affermativo il Presidente designa il Relatore nella stessa persona del Coadiutore.
Viene altresì predisposta la citazione a comparire nel rispetto delle formalità indicate dal successivo articolo 43, ad eccezione di quelle relative al termine a comparire ed alle modalità di notifica.
Viene reintrodotto l’incolpando ed, eventualmente, il suo difensore, cui viene data notizia della delibera del Consiglio: al medesimo viene consegnata copia conforme dell’atto di citazione ed egli provvede ad apporre e sottoscrivere sull’originale di tale atto, da allegarsi al fascicolo della procedura, la dizione: "per ricezione e rinuncia alla notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, nonché per rinuncia ad ulteriore termine a comparire di giorni quindici come previsto dall’art. 44 R.D. n.2537/1925".
In caso di assenza del difensore per scelta dell’incolpando, deve essere altresì apposta e sottoscritta la dizione: "Per rinuncia alla facoltà di farsi assistere dal difensore".
Si procede quindi al Giudizio Immediato, con l’esposizione del Relatore.
L’incolpando quindi presenta al Consiglio le proprie difese. Prende poi la parola il difensore.
In ogni caso il Consiglio, nel caso di ammissione di responsabilità e richiesta di giudizio immediato, è tenuto a riconoscere all’incolpato le attenuanti avendo lo stesso lealmente ammesso gli addebiti dimostrando spirito di ravvedimento. Con le attenuanti la sanzione irroganda viene ridotta a quella di grado inferiore, salvo il caso dell’avvertimento e salvo il caso della sospensione la cui durata viene ridotta di un terzo.
ARTICOLO 38
Non può richiedere il giudizio immediato, l’architetto che abbia precedenti di natura disciplinare, ad eccezione del caso di un solo avvertimento purché lo stesso non sia stato irrogato ad esito di precedente giudizio immediato.
ARTICOLO 39
Il giudizio immediato non può essere disposto se il fatto, come ammesso o ricostruito nel corso dell’audizione preliminare, risulti essere diverso da quello descritto nel capo d’incolpazione contenuto nell’atto di citazione per l’audizione preliminare.
ARTICOLO 40
Qualora il Consiglio deliberi di non dare luogo al giudizio immediato, per insussistenza della violazione deontologica o perché l’incolpando non è nelle condizioni soggettive per richiederlo, o perché non vi è identità tra il capo d’incolpazione strutturato dal Presidente nella citazione ed i fatti di rilevanza deontologica emersi nel corso dell’audizione preliminare, si procede a norma degli articoli 31 e 32.
ARTICOLO 41
Nei casi previsti dall’articolo 10, il Giudizio Immediato può essere disposto soltanto se è intervenuto – prima dell’audizione prevista dal precedente articolo 28 – il versamento all’Ordine delle somme dovute per la morosità, onerate delle spese sopportate dal Consiglio per la procedura di recupero delle stesse.
ARTICOLO 42
Indipendentemente dall’adozione delle formalità di Giudizio Immediato previste nel presente Capo, e nei casi di minore gravità, qualora appaia evidente che la morosità è conseguenza di scusabile atteggiamento negligente dell’iscritto il quale non ha precedenti di natura disciplinare ed ha tempestivamente provveduto ai versamenti previsti dal precedente articolo 41, il Consiglio può deliberare il non luogo a procedere ai sensi del precedente articolo 35.
Capo VI -Il Giudizio
ARTICOLO 43
Nel caso il Consiglio dell’Ordine abbia deliberato, ad esito dell’audizione preliminare, che vi sia motivo a giudizio disciplinare, il Presidente procede a norma del secondo comma dell’art. 44 R.D. n.2537/1925 non appena ricevuta la relazione scritta predisposta dal Relatore.
Il Relatore deve depositare tale relazione entro il termine fissato dal Presidente con l’atto di nomina.
Il Presidente cura la citazione dell’incolpato a comparire all’udienza avanti al Consiglio, a mezzo di ufficiale giudiziario. L’atto di citazione contiene il capo d’incolpazione, l’indicazione di data, ora e luogo di celebrazione dell’udienza, l’avviso che l’incolpato può avvalersi dell’assistenza di legali o persone di fiducia in numero non superiore a due, e che può produrre memorie o documenti.
L’incolpato viene altresì avvisato della facoltà di estrarre copia del fascicolo procedimentale che lo riguarda, e che in caso di mancata presentazione non giustificata da legittimo e comprovato impedimento si potrà procedere in sua assenza.
Di tale citazione viene informato l’ufficio del Pubblico Ministero.
ARTICOLO 44
La data di celebrazione del giudizio può essere rinviata, oltre che per esigenze del Consiglio, anche in caso di legittimo impedimento dell’incolpato o del suo difensore. In questo caso però l’incolpato ha l’onere di far pervenire al Consiglio, con ragionevole anticipo rispetto alla data di celebrazione, idonea documentazione comprovante la legittimità dell’impedimento.
ARTICOLO 45
Il giudizio disciplinare può anche svolgersi in più udienze. È però necessario che sia garantita l’immutabilità del collegio giudicante, di tal che ad ogni seduta debbono partecipare gli stessi Consiglieri che hanno preso parte alla seduta precedente. È però ammesso che uno o più Consiglieri possano assentarsi alle sedute successive, purché sussista il numero legale necessario per la validità della riunione e che i Consiglieri che partecipano alla deliberazione conclusiva abbiano assistito a tutte le udienze ad esclusione delle sedute di mero rinvio.
Nel caso di rinvio della celebrazione dell’udienza la citazione a comparire viene rinnovata nei soli casi in cui l’incolpato non sia presente alla decisone.
ARTICOLO 46
L’udienza si svolge alla presenza dell’incolpato e, se nominato, del suo difensore. La disciplina dell’udienza è tenuta dal Presidente, il quale rivolge le domande anche su richiesta di altro Consigliere.
Il Relatore procede alla relazione e quindi viene sentito l’incolpato, il quale può anche rinunciare ad essere sentito delegando la propria difesa al difensore. In ogni caso viene sentito il difensore.
ARTICOLO 47
L’incolpato può produrre documenti, fotografie o supporti audio magnetici: in quest’ultimo caso può procedersi all’audizione degli stessi, o comunque alla trascrizione. Nel caso l’incolpato chieda l’audizione di testimoni o consulenti tecnici, dal medesimo direttamente presentati, il Consiglio può decidere di sentirli escludendo le prove manifestamente superflue o irrilevanti.
La decisone circa la rilevanza e l’ammissibilità dei mezzi di prova proposti dall’incolpato viene assunta in assenza dell’incolpato e del difensore. All’esito, gli stessi vengono riammessi nel luogo di udienza e viene loro comunicata la decisione.
ARTICOLO 48
Esaurita la discussione, l’incolpato ed il difensore vengono congedati. Si procede, quindi, alla adozione della decisione sul merito. Nel caso il Consiglio ritenga opportuno disporre nuovi accertamenti sulla vicenda oggetto del procedimento, potrà essere disposta la celebrazione di un supplemento di giudizio. In questo caso verrà disposta una nuova citazione dell’incolpato, con allegato estratto della decisione consiliare relativa al disposto supplemento d’udienza. In ogni caso, nella udienza supplementare, sarà consentito all’incolpato ed al suo difensore di rinnovare le proprie difese.
Si procede nello stesso modo nel caso, durante il Giudizio, siano emersi fatti nuovi o concorrenti con quelli in incolpazione o nel caso sia emerso che il fatto debba essere qualificato in maniera più grave di quella indicata nel capo d’incolpazione.
ARTICOLO 49
Nel caso previsto dal precedente articolo 40 di richiesta di giudizio immediato respinta per non identità tra capo di incolpazione e risultanze dell’audizione preliminare, qualora ad esito del giudizio il Consiglio deliberi l’affermazione della responsabilità per l’infrazione originariamente descritta nel capo di incolpazione per l’audizione preliminare, deve farsi luogo alla riduzione della sanzione ex art. 34 comma 7 R.D. n.2537/1925.
ARTICOLO 50
Dell’udienza di Giudizio disciplinare viene redatto verbale in forma riassuntiva, accompagnato dalla riproduzione su supporto fotomagnetico. Il verbale viene redatto dal Segretario contestualmente allo svolgimento dell’udienza. Le parti possono chiedere di inserire integralmente proprie dichiarazioni a verbale, purché siano pertinenti e non comportino un irragionevole dilatarsi dei tempi di celebrazione dell’udienza.
Capo VII -La Decisione
ARTICOLO 51
Entro il termine fissato dal Consiglio viene redatta la Decisione. Il Consiglio dichiara l’immediata esecutività della Decisione se l’illecito deontologico permane al momento della decisione o vi è il fondato pericolo di reiterazione di illeciti della stessa natura. Nel caso di declaratoria di immediata esecutività la Decisione produce effetto alla scadenza del trentesimo giorno dalla notifica all’interessato ovvero, in caso di impugnazione, alla scadenza del sessantesimo giorno dalla notifica.
In tutti gli altri casi, la Decisione produce effetto alla scadenza del termine per proporre ricorso.
ARTICOLO 52
L’estensore della Decisione è il Relatore. La Decisione contiene, oltre l’intestazione del Consiglio dell’Ordine con l’indicazione nominativa dei Consiglieri che hanno partecipato alla discussione finale, l’indicazione dell’incolpato compiutamente generalizzato e del suo difensore, il capo d’incolpazione con l’indicazione delle norme violate, l’indicazione del giorno mese ed anno in cui è stata pronunciata, una succinta esposizione sul fatto e sullo svolgimento del procedimento con l’indicazione delle difese svolte dall’incolpato.
Contiene altresì una motivazione sulle ragioni poste a fondamento della decisione presa e sul perché si siano ritenute irrilevanti le tesi e prospettazioni non condivise, e su come si sia pervenuti all’eventuale irrogazione della sanzione anche avendo riguardo alla misura della stessa ed al riconoscimento o negazione di attenuanti. Devono essere inoltre indicati i motivi a fondamento dell’eventuale declaratoria di immediata esecutività.
Contiene infine il dispositivo con l’indicazione della decisione assunta, e la sottoscrizione del Presidente, del Segretario e dell’Estensore.
ARTICOLO 53
La Decisione è integralmente comunicata all’incolpato, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro il trentesimo giorno successivo a quello di deposito della stessa. In caso di irrogazione della sanzione dell’avvertimento, la Decisione viene notificata per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La Decisione viene altresì inviata all’Ufficio del Pubblico Ministero.
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